Contabilità iva per il regime dei minimi - Consulenza per aprire un attivita' attivita attività, aprire un negozio in Aprilia
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Il nuovo regime contabile dei minimi.
Dal 2012 il nuovo regime dei minimi sostituisce il "vecchio" regime dei minimi, sono ammesse solo le persone fisiche, rimane in vigore il regime delle nuove attività produttive.
Il beneficio implica il pagamento di una imposta sostitutiva del 5% anziché del vecchio 20%, un'ulteriore sconto importante del 15%, ma solo per i giovani o chi, con qualunque età abbia perso il proprio posto di lavoro, ed è riconosciuto alle condizioni di non aver esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività, anche in forma associata o familiare, che l'attività non costituisca prosecuzione di altra attività anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, e qualora si acquisisca un'attività già esistente, la stessa, nell'anno precedente non abbia avuto un ammontare di ricavi superiori ai 30.000,00 euro.
Per quanto riguarda il requisito della non prosecuzione di altra attività possiamo prendere a prestito la Risoluzione n. 239/E del 26 agosto 2009, ma in risposta ad un interpello sull'altro regime contabile agevolato, quello per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Permane quindi il limite dei 30.000,00 euro di ricavi per poterne usufruire, tale nuovo regime permane con i stessi requisiti dei "vecchi" minimi, previsti dal comma 96 o 99 del Legge finanziaria 2008 Articolo 1.
Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i successivi anni, sino al raggiungimento dei 35 anni di età, per i "vecchi" minimi che hanno iniziato un'attività di impresa, arte o professione successivamente al 31/12/2007, e per chi inizierà ora una nuova attività.
Il Provvedimento 185820 chiarisce al punto 5.2 che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta e che a tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link
Decreto Legge 98 del 6 luglio 2011 Art. 27
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
In vigore dal 17 luglio 2011.
Provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2011 del direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Provvedimento n. 185825 del 22 dicembre 2011 del direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Altri riferimenti normativi, e la prassi sulla pagina dei "vecchi" minimi
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